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statuto

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Organizzazione di volontariato “Ausilia ODV”.
2. L’organizzazione ha sede legale in via Bolzano,4 – Torino
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti
4. Uno specifico regolamento, predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall’Assemblea, definirà nei dettagli l’organizzazione delle eventuali sedi distaccate e delle rappresentanze
5. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (ente terzo settore) a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
6. L’organizzazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, asindacale, struttura democratica. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, Le Provincie, gli Enti locali, le aziende sanitarie, gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e le realtà appartenenti al mondo del privato e del terzo settore.

L’organizzazione, opera sull’intero territorio nazionale, esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono individuate tra quelle richiamate nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 e precisamente:


a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;


i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;


l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;


u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;


w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nella:


Promozione del rispetto dei diritti della persona e, in particolare, dei giovani, anche attraverso la raccolta, presso gli associati e presso i terzi, sotto forma di donazioni e beneficienza, delle risorse necessarie alla tutela dei diritti degli infanti e dei giovani, mirando in particolare ad alleviare e, ove possibile, a rimuovere le situazioni di disagio sociale, economico, fisico e psichico, che possono affliggere tali soggetti.

Promozione della cultura del dono per rendere le comunità più consapevoli, responsabili e disponibili ad assumersi delle responsabilità nei confronti di coloro che vivono condizioni di disagio e di fragilità.

Collaborazione con Enti e associazioni che già hanno dimostrato di saper fare bene, al fine di contribuire, attraverso la raccolta di fondi, alla realizzazione / conclusione di progetti a forte valenza sociale.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime la loro individuazione è operata da parte del Comitato Esecutivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, acquistare stabili, ricevere donazioni, eredità e legati.

Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e onorari ed hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Esecutivo.

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Presidente e per conoscenza ai componenti del Comitato Esecutivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
E’ ammesso ricorso al Collegio Probiviri, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione scritta della decisione del Comitato Esecutivo.

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi la chiusura dell’esercizio sociale, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 20 giorni prima dell’adunanza e mediante invio di lettera, e-mail o fax da effettuarsi almeno 20 giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nella stessa giornata.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Comitato Esecutivo. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data dell’avviso di convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altri associati. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 25 e 26 in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell’Associazione.
Ciascun associato può essere portatore di deleghe, senza limiti numerici.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto agli Articoli 25 e 26. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non
partecipano alla votazione.
I soci partecipanti maggiori d’età hanno, comunque, diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato Esecutivo, stabilendone il numero;
  2. nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
  3. nomina il Revisore dei Conti;
  4. delibera l’attivazione delle sedi secondarie e delle rappresentanze;
  5. fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  6. delibera il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
  7. delibera il bilancio preventivo;
  8. delibera il bilancio consuntivo e la relazione dell’attività svolta;
  9. stabilisce l’ammontare delle quote associative;
  10. stabilisce i limiti degli eventuali rimborsi spese da corrispondere ai componenti del Comitato Esecutivo;
  11. propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi;
  12. delibera sulla modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, con le peculiari maggioranze previste dagli Articolo 25 e 26.
  13. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri.
I componenti del Comitato Esecutivo non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto. Possono esser previsti rimborsi delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro i limiti deliberati dall’Assemblea.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali e le relative relazioni sull’attività dell’Associazione;
– determinare il programma di lavoro in base alla linea di indirizzo deliberata dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attuazione e autorizzando le relative spese;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
– deliberare circa i rimborsi spese di cui all’Articolo 17;
– deliberare in ordine alle ipotesi di cessazione del rapporto associativo;
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
– proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo può delegare, in tutto o in parte, i propri compiti a membri del Comitato stesso, definendone i poteri e le responsabilità.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi a mezzo di lettera, e-mail o fax almeno 8 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’orario della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Comitato Esecutivo.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli, nel più breve tempo possibile, seguendo l’ordine della graduatoria dei non eletti. I componenti così designati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato Esecutivo. Qualora non sia disponibile la lista dei non eletti o venga a mancare la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo.
Esso decade dalla carica qualora non ottemperi all’obbligo di convocare l’Assemblea o il Comitato Esecutivo nei termini di cui allo Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, nominate dall’Assemblea anche tra i non associati. Esso elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. I suoi pronunciati sono inappellabili.

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L’ Associazione può corrispondere, in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, agli associati investiti di una delle cariche previste nel presente statuto o incaricati di espletare determinati compiti, anche occasionalmente, rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’ammontare della quota associativa è fissato dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né rimborsabile, anche in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
Gli associati possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e prendere parte all’attività dell’Associazione solo se in regola con il pagamento delle quote sociali: se non in regola non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Il Comitato Esecutivo può, con propria deliberazione, designare determinate persone, previo consenso delle stesse, quali membri onorari dell’Associazione.
I membri onorari assumono tutti i diritti degli associati, senza l’obbligo di corresponsione della quota associativa.

L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative degli aderenti;
– contributi liberali degli associati e dei terzi;
– contributo dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– ogni altro bene mobile o immobile pervenuto all’Associazione a qualunque titolo e relative rendite.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. Il Comitato Esecutivo dispone che un altro membro possa firmare disgiuntamente dal Presidente.

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Esecutivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi dell’Associazione o da almeno la metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni della Repubblica Italiana.